Lo Statuto

Redatto d.d. 23.02.1992 presso lo Studio dei Notai dott.Furio dei Rossi e dott.Giuliano Chersi  (Rep. n.5730 Racc.7103)

Articolo 1

E’ costituita con sede in Trieste, attualmente in via Boccaccio n. 20, una Associazione denominata “ASSOCIAZIONE ACTIS MYSTIPHOENYA”.

Articolo 2

L’Associazione ha durata illimitata.

Articolo 3

Lo scopo dell’Associazione è la promozione mozione di attività, e manifestazioni culturali atte a favorire la diffusione del teatro, della danza, delle arti figurative e visive, della musica contemporanea e sperimentale e di ogni forma di arte contemporanea.

Nell’ambito di tale finalità l’Associazione organizzerà la propria attività secondo i seguenti indirizzi programmatici: 

  • organizzare e creare spettacoli, concerti, esposizioni ed istallazioni d’arti figurative;
  • organizzare corsi di formazione professionale e di orientamento di teatro, danza, arti figurative e visive, musica contemporanea e sperimentale;
  • avere scambi culturali con altre associazioni e con artisti nazionali ed internazionali;
  • collegarsi con il mondo della scuola, di ogni ordine e grado, nell’ambito del Comune di Trieste, promuovendo ogni opportune iniziativa volta a favorire la diffusione del teatro, della danza e di tutte le arti figurative e visive e della. Musica contemporanea e sperimentale;
  • collaborare, se necessario, con Enti similari nell’ambito della-Provincia di Trieste e della Regione Friuli Venezia Giulia, sempre con il proposito di provvedere alla diffusione di tali attività artistico-culturali;
  • curare su apposito organo di stampa la diffusione e l’informazione delle attività dell’Associazione.

E’ espressamente esclusa ogni finalità partitica e confessionale.

L’Associazione non ha scopo di lucro, è libera ed autonoma.
Per il raggiungimento dello scopo sociale, l’Associazione, previa deliberazione del Consiglio Direttivo, potrà affiliarsi e collaborare con altre associazioni e cooperative aventi attività analoghe o affini.

Articolo 4

I soci si dividono in soci fondatori, ordinari, sostenitori, temporanei, onorari. Sono soci fondatori coloro che hanno partecipato alla costituzione dell’Associazione.

Sono soci ordinari le persone interessate alle attività ed agli scopi dell’Associazione, che ne facciano regolare richiesta al Consiglio Direttivo che delibera sulla loro ammissione a maggioranza semplice.

Sono soci sostenitori coloro che aderiscono alle attività dell’Associazione.
I soci sostenitori non hanno diritto al voto nelle assemblee dell’Associazione, siano esse ordinarie che straordinarie.
Sono soci temporanei coloro che richiedono che la loro appartenenza all’Associazione abbia carattere transitorio, per un periodo di tempo determinato da stabilirsi di volta in volta dal Consiglio Direttivo. Sono soci onorari coloro che per il contributo e/o per l’apporto di attività data all’Associazione siano stati dichiarati tali dal Consiglio Direttivo con votazione unanime.
La qualità di socio si perde per decesso, per dimissioni, per radiazione deliberata dal Consiglio Direttivo, nel caso di azioni contrarie alle finalità dell’Associazione, di indegnità e di mancato pagamento della quota annuale d’iscrizione, di azioni contrarie al regolamento sociale interno.

Articolo 5

Organi dell’Associazione sono:

  • l’Assemblea dei soci; 
  • il Consiglio Direttivo; 
  • il Presidente.

Articolo 6

L’assemblea dei soci viene convocata almeno una volta all’anno in seduta ordinaria, per esaminare i programmi ed i bilanci consuntivo e preventivo.

L’assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione o, in caso di assenza o impedimento di questi, dal Vice Presidente. Le deliberazioni vengono prese a maggioranza di voti dei presenti. Le modifiche statutarie devono essere approvate con il voto favorevole della maggioranza dei soci.

Articolo 6

Il Consiglio Direttivo è composto da tre- membri, dura in carica un anno ed i relative componenti sono rieleggibili.
Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri un Presidente, un Vice Presidente, un Segretario economo.

Alle riunioni del Consiglio Direttivo possono partecipare con voto consultivo ma non deliberativo, tutti i soci chiamati a collaborare con il Consiglio stesso in merito a questioni organizzative.

E’ facoltà del Consiglio Direttivo invitare alle proprie riunioni collaboratori esterni dell’Associazione.

Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente ogni qualvolta ciò sia ritenuto necessario e quando ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei Consiglieri.

L’avviso di convocazione deve contenere la data, il luogo, l’ora della riunione nonchè gli argomenti da trattare e deve pervenire a ciascun Consigliere almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando sono presenti la maggioranza dei Consiglieri in carica e delibera a maggioranza semplice per alzata di mano.

Articolo 7

Il Presidente dell’Associazione ha la rappresentanza legale e la responsabilità giuridica-amministrativa della stessa; esso rimane in carico fino alla fine del mandato del Consiglio Direttivo.
Il Presidente convoca le assemblee straordinarie ed ordinarie dei soci e le riunioni del Consiglio Direttivo. 

Articolo 8

Il patrimonio dell’Associazione è costituito dai beni mobili ed immobili di proprietà della stessa.

Articolo 9

Le entrate sono costituite da:

  • quote d’iscrizione stabilite dall’assemblea dei soci di anno in anno;
  • contributi da Enti pubblici o privati;
  • rendite patrimoniali.

Articolo 10

Per quanto non previsto nel presente Statuto si fa richiamo alle norme di Legge vigenti in materia di Associazioni. 

F.TO BATTISTA Margherita

F.TO MAUREL Fabrizio

F.TO MAGNANI Valentina

F.TO LIGUORI Linda

F.TO DELLA POLLA Silvia

F.TO FURLAN Carlo

F.TO STARC Alessandro

F.TO RIZZARDI Enrico

F.TO LEOPARDI Roberto

F.TO RAINI Claudio

F.TO GIORGI Alessandro

(L.S.) F.TO Dott. Furio DEI ROSSI – Notaio

 

VARIAZIONI STATUTO ACTIS ( Art.6)

CONSIGLIO DIRETTIVO – COMPOSIZIONE E DURATA

Il Consiglio direttivo è composto da sette membri con le seguenti cariche istituzionali: Presidente (1), Vice Presidente (1), Segretario (1), Segretario economo o Tesoriere (1), Consigliere (3). Parteciperanno al Consiglio ma senza diritto di voto i Consiglieri esterni (min.2. max 7) Le cariche hanno durata triennale ed i relativi componenti sono rieleggibili.

Approvato dal consiglio direttivo nell’assemblea ordinaria di data 29.05.2007